Cass. pen. n. 39875 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Autorizzazione a visita o trattamenti sanitari di fiducia ex art. 11, comma dodicesimo, ord. pen. - Rigetto dell'istanza del detenuto - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ragioni.


In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere ricoverato, a proprie spese, in una struttura sanitaria esterna per l'effettuazione, da parte di medici e tecnici di fiducia, di visite e trattamenti diagnostici o terapeutici indispensabili, urgenti e non praticabili all'interno della struttura carceraria è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute del predetto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 31032 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 12 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 32

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE