14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5579 del 23 giugno 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell’art. 1189 [
Recte: 1188 – N.d.R. ] c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il [ limitato ] potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.
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