Art. 1188 – Codice civile – Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1777] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [1208 n. 1].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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