Cass. civ. n. 5579 del 23 giugno 1997
Testo massima n. 1
L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 (Recte: 1188 - N.d.R.) c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi