Cass. pen. n. 10388 del 12 ottobre 1991

Testo massima n. 1


Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui, non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto, come si evince dall'art. 423, primo comma, c.p. (cui l'art. 449 c.p. si ricollega), tale pericolo è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell'agente. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietà per circa un ettaro e tale da impegnare nell'opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi