Art. 449 – Codice penale – Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [428, 430; c. nav. 1125].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24572/2024
In tema di incendio colposo, l'accertamento dell'elemento soggettivo, riguardante, necessariamente, anche la diffusività delle fiamme, deve effettuarsi mediante valutazione "ex ante", essendo indispensabile accertare se colui che ha posto in essere le condizioni perché il fuoco si propaghi abbia trascurato gli elementi di rischio di tale diffusione, desumibili dalle condizioni meteorologiche e ambientali del sito, ovvero abbia omesso di adottare gli accorgimenti utili a prevenirla.
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. civ. n. 2496/2022
In tema di incendio colposo, ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen. di colui al quale sia attribuibile il ritardato o l'omesso spegnimento delle fiamme dolosamente appiccate da un terzo, è necessario valutare, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, se un tempestivo intervento avrebbe impedito l'incendio in concreto sviluppatosi, a fronte della rapidità e dell'intensità del propagarsi delle fiamme. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell'amministratore di una società portuale, al quale era contestato di non aver stipulato un contratto di fornitura di energia con wattaggio adeguato, in quanto non era stato chiarito se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione di un impianto antincendio di potenza adeguata avrebbe impedito l'ulteriore propagazione delle fiamme, appiccate dolosamente da un terzo ad una imbarcazione, e già divampate in modo rapido e massiccio).
Cass. civ. n. 34595/2022
In tema di delitti colposi di danno, la disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista al primo comma dello stesso articolo.
Cass. civ. n. 35840/2021
In tema di disastro innominato colposo, il disastro è integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni - e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilità del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ritenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo).
Cass. civ. n. 11527/2019
In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa cosciente è configurabile quando l'evento, non voluto né considerato di sicuro accadimento, si presenti come probabile in riferimento alla condotta posta in essere dall'agente, che confidi nella possibilità di evitarlo. (Fattispecie in tema di disastro ferroviario colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante della colpa cosciente nella condotta del conducente di un treno della metropolitana che, dopo aver volontariamente disattivato il sistema di controllo ATP, che induce l'arresto del treno al superamento del limite di velocità, ed accelerato nonostante i segnali luminosi, aveva posto in essere una errata manovra di frenata, mettendo in stallo il comando di trazione, così da non riuscire ad evitare il tamponamento con il treno che lo precedeva, in sosta alla successiva fermata).
Cass. civ. n. 13843/2019
Il disastro colposo è un reato istantaneo eventualmente permanente in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa. (Fattispecie relativa all'inquinamento di una falda acquifera, in cui la Corte, ritenendo immune da censure la ricostruzione, ad opera della sentenza impugnata, dell'evento lesivo del reato come un evento diacronico, consistente in un lento processo di contaminazione dell'ambiente, derivante dall'esecuzione di incessanti condotte inquinanti, ha ritenuto che la consumazione del reato per ciascun imputato cessasse alla data di dismissione della propria carica all'interno della società titolare dell'impianto).
Cass. civ. n. 50222/2019
Il reato di disastro aviatorio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. presuppone un avvenimento grave e complesso tale da determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine del fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di disastro aereo colposo per la mancanza di pericolo concreto per la pubblica incolumità, con valutazione "ex ante", in relazione alle piccole dimensioni del mezzo, al numero delle persone trasportate, nella specie tre, al luogo di caduta, verificatasi nella fase terminale dell'atterraggio e quindi in una posizione in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime, precisando, in motivazione che ai fini della configurabilità del reato in questione assume rilievo non solo il numero di persone potenzialmente coinvolte nella sfera di verificazione dell'evento ma anche - e in modo potenzialmente decisivo - il numero dei passeggeri presenti a bordo del velivolo).
Cass. civ. n. 27225/2019
In caso di sinistro marittimo la responsabilità per il delitto di naufragio colposo mediante omissione (nella specie consistita nella mancata attuazione di cautele sia specifiche, quali il cambio di rotta, l'utilizzo del radar e l'adozione di segnali di manovra ed avvertimento, che generiche, quali la predisposizione e la realizzazione di un servizio di vedetta visivo e/o auditivo adatto alle circostanze) può farsi risalire anche al timoniere (o nostromo), essendo questi titolare di una posizione di garanzia, rispetto al rischio di collisione, che si aggiunge a quella del comandante in virtù della specificità tecnica del ruolo ricoperto, presupponente esperienza e possesso di requisiti specifici e perciò affidato, anche nella marina mercantile, al sottoufficiale di grado più elevato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timoniere può andare esente da responsabilità a titolo di cooperazione colposa con il comandante solo qualora risulti che nella sua condotta esulino profili di colpa incidenti sul verificarsi dell'evento, per avere ad esempio sollecitato il comandante ad attivare i necessari presidi onde evitare il pericolo di abbordaggio oppure per avere ricevuto dal medesimo ordini tecnici cogenti che hanno determinato lo scontro).
Cass. civ. n. 47779/2018
Nel delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rileva, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. (Fattispecie relativa alla realizzazione di discariche che avevano determinato l'avvelenamento di pozzi di captazione per l'acqua potabile, in cui la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro colposo non potesse considerarsi protratta oltre il momento in cui avevano avuto fine le condotte inquinanti).
Cass. civ. n. 45836/2017
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva accertato il disastro colposo in un caso di rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale).
Cass. civ. n. 14859/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con motivazione esaustiva e non illogica, aveva escluso il reato di disastro colposo nel caso di una cabina della funivia che, procedendo troppo velocemente, non si era arrestata automaticamente all'arrivo alla stazione ma era andata a cozzare contro il respingente di fine corsa, così determinandosi il ferimento delle diciassette persone a bordo).
Cass. civ. n. 36639/2012
La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, c.p. - per la quale la pena è raddoppiata, tra l'altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone - prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nell'art. 449, comma primo, c.p., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all'ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest'ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.
Cass. civ. n. 15444/2012
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 c.p., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (La Corte ha ritenuto sussistente il reato di disastro colposo nel caso di un convoglio ferroviario, fermo sui binari, che si era mosso senza governo, acquisendo progressiva velocità a causa della pendenza dei binari verso valle, sino a raggiungere 80 Km orari, immettendosi su un binario destinato al traffico ordinario e invadendo, infine, due carreggiate stradali).
Cass. civ. n. 31680/2010
In tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude la responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi. (Fattispecie relativa all'incendio della motonave "Achille Lauro", in cui detta posizione di garanzia è stata riconosciuta al comandante, al direttore ed al primo ufficiale di macchina).
Cass. civ. n. 24732/2010
In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).
Cass. civ. n. 18977/2009
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'art. 449 c.p., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo).
Cass. civ. n. 13893/2009
Per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell'autore del reato è necessario che dall'evento disastroso discenda un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull'imbarcazione all'imponderabile forza distruttiva dell'evento medesimo.
Cass. civ. n. 43126/2008
Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poiché, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure".
Cass. civ. n. 40799/2008
In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all'art. 449 c.p. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 450 c.p. ).
Cass. civ. n. 40785/2008
Risponde del delitto di incendio colposo il sindaco il quale, a conoscenza delle gravi ed insistenti perdite verificatesi nella rete di distribuzione comunale del metano, abbia omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione del gas nella zona dove si era registrato il pericolo, consentendo così che si verificasse un'esplosione a cui seguiva l'incendio di uno stabile.
Cass. civ. n. 18445/2008
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cass. civ. n. 19342/2007
Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione « ex ante» accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.
Cass. pen. n. 37452 del 23 settembre 2004
Risponde del delitto di incendio colposo — cagionato dalla perdita di gas dalla conduttura di una stufa alimentata da gas di petrolio per uso domestico liquefatto in bombole — il venditore che consegna all'utente finale recipienti contenenti gas non confezionati a norma dell'art. 6 L. 1 ottobre 1985, n. 539, ed in particolare non accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi, non consentendo così a colui che ne viene in possesso di porre in essere le manovre di sicurezza necessarie o diversamente di evitare quelle che possono costituire causa di grave pericolo per il detentore e per i terzi.
Cass. civ. n. 34371/2004
In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al mero accertamento della sua funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento del medesimo sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento; a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi. (Fattispecie relativa all'installazione di un caminetto causa di incendio di un'abitazione).
Cass. civ. n. 27851/2004
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 449 c.p. (delitti colposi di danno), relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che non è ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.
Cass. civ. n. 47475/2003
Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi ex ante, per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, c.p. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante.
Cass. civ. n. 36612/2003
Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 c.p., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni — realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, ecc. — necessarie a prevenire il pericolo).
Cass. civ. n. 7291/2003
In tema di disastro aviatorio colposo, grava sui dirigenti della società di gestione dei servizi aeroportuali la responsabilità di assicurare, prima del decollo di un aeromobile, la verifica delle c.d. attività di centraggio e la compilazione dei piani di carico, nonché il collegamento tra il comandante del velivolo e gli uffici di controllo del traffico ai fini della consegna della relativa documentazione, affinché l'eventuale autorizzazione alla partenza sia rilasciata dopo le verifiche spettanti, appunto, alla direzione del traffico. (In motivazione la Corte ha individuato le fonti normative della posizione di garanzia nel D.M. 19 luglio 1982, n. 356, e nella circolare della Direzione generale dell'Aviazione civile in data 1 agosto 1985, la Corte ha precisato inoltre, che non esclude la colpa degli interessati l'adozione da parte del direttore aeroportuale di una disposizione che consente il recapito dei piani di carico all'ufficio di controllo del traffico ad intervalli di due ore).
Cass. civ. n. 43464/2002
I reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo (la Corte ha precisato che il reato di incendio colposo, soprattutto nella sua forma omissiva, è del tutto diverso dal reato di incendio doloso, sia in relazione all'elemento psicologico, che alla condotta, negando che l'uno sia specificazione dell'altro e che possa farsi ricorso ai criteri della continenza e della specialità).
Cass. civ. n. 39680/2002
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, non ostandovi la previsione di cui all'art. 42, comma secondo, c.p., che, riferendosi soltanto alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota).
Cass. civ. n. 5820/2000
Il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerata al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato.