Art. 449 – Codice penale – Delitti colposi di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [428, 430; c. nav. 1125].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39830/2025

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo, è essenziale che il cedimento della costruzione, da intendersi quale caduta violenta e improvvisa di essa anche in assenza di disintegrazione delle strutture essenziali, assuma la fisionomia del disastro, quale avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, non essendo necessaria, per converso, una tale diffusività, né che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici, di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie relativa ad esplosione causativa del crollo di una parte della costruzione e del danneggiamento delle abitazioni confinanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.).

Cass. civ. n. 26484/2025

In tema di naufragio colposo, l'accertamento dell'effettività del pericolo, ossia della reale possibilità del coinvolgimento di più persone nelle conseguenze dell'accadimento disastroso, deve avvenire avendo riguardo al momento in cui questo si verifica, coincidente con il perfezionamento del reato, senza che assumano rilievo fatti successivi.

Cass. civ. n. 25729/2025

In tema di circolazione stradale, l'attività di manutenzione, di competenza dell'ente proprietario della strada o del concessionario, ex art. 14 cod. strada, comprende quella ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza, nonché la sostituzione dei medesimi, funzionale a garantire il miglioramento complessivo della struttura, onde assicurare un miglioramento prestazionale a tutela della sicurezza degli utenti. (Fattispecie relativa ai delitti di omicidio colposo plurimo aggravato e di disastro colposo, la concausa dei quali, da sola non sufficiente a cagionare l'evento, è stata individuata nel cedimento delle barriere "new jersey" a protezione della carreggiata, determinato dall'impatto di un automezzo e dovuto alla corrosione dei "tirafondi").

Cass. civ. n. 24572/2024

In tema di incendio colposo, l'accertamento dell'elemento soggettivo, riguardante, necessariamente, anche la diffusività delle fiamme, deve effettuarsi mediante valutazione "ex ante", essendo indispensabile accertare se colui che ha posto in essere le condizioni perché il fuoco si propaghi abbia trascurato gli elementi di rischio di tale diffusione, desumibili dalle condizioni meteorologiche e ambientali del sito, ovvero abbia omesso di adottare gli accorgimenti utili a prevenirla.

Cass. civ. n. 17106/2024

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").

Cass. civ. n. 30165/2023

In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).

Cass. civ. n. 17208/2023

In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.

Cass. civ. n. 14859/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con motivazione esaustiva e non illogica, aveva escluso il reato di disastro colposo nel caso di una cabina della funivia che, procedendo troppo velocemente, non si era arrestata automaticamente all'arrivo alla stazione ma era andata a cozzare contro il respingente di fine corsa, così determinandosi il ferimento delle diciassette persone a bordo).

Cass. civ. n. 36639/2012

La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, c.p. - per la quale la pena è raddoppiata, tra l'altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone - prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nell'art. 449, comma primo, c.p., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all'ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest'ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.

Cass. civ. n. 15444/2012

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 c.p., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (La Corte ha ritenuto sussistente il reato di disastro colposo nel caso di un convoglio ferroviario, fermo sui binari, che si era mosso senza governo, acquisendo progressiva velocità a causa della pendenza dei binari verso valle, sino a raggiungere 80 Km orari, immettendosi su un binario destinato al traffico ordinario e invadendo, infine, due carreggiate stradali).

Cass. civ. n. 31680/2010

In tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude la responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi. (Fattispecie relativa all'incendio della motonave "Achille Lauro", in cui detta posizione di garanzia è stata riconosciuta al comandante, al direttore ed al primo ufficiale di macchina).

Cass. civ. n. 18977/2009

In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'art. 449 c.p., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo).

Cass. civ. n. 13893/2009

Per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell'autore del reato è necessario che dall'evento disastroso discenda un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull'imbarcazione all'imponderabile forza distruttiva dell'evento medesimo.

Cass. civ. n. 43126/2008

Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poiché, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure".

Cass. civ. n. 40799/2008

In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all'art. 449 c.p. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 450 c.p. ).

Cass. civ. n. 40785/2008

Risponde del delitto di incendio colposo il sindaco il quale, a conoscenza delle gravi ed insistenti perdite verificatesi nella rete di distribuzione comunale del metano, abbia omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione del gas nella zona dove si era registrato il pericolo, consentendo così che si verificasse un'esplosione a cui seguiva l'incendio di uno stabile.

Cass. civ. n. 18445/2008

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

Cass. pen. n. 37452 del 23 settembre 2004

Risponde del delitto di incendio colposo — cagionato dalla perdita di gas dalla conduttura di una stufa alimentata da gas di petrolio per uso domestico liquefatto in bombole — il venditore che consegna all'utente finale recipienti contenenti gas non confezionati a norma dell'art. 6 L. 1 ottobre 1985, n. 539, ed in particolare non accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi, non consentendo così a colui che ne viene in possesso di porre in essere le manovre di sicurezza necessarie o diversamente di evitare quelle che possono costituire causa di grave pericolo per il detentore e per i terzi.

Cass. civ. n. 34371/2004

In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al mero accertamento della sua funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento del medesimo sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento; a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi. (Fattispecie relativa all'installazione di un caminetto causa di incendio di un'abitazione).

Cass. civ. n. 27851/2004

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 449 c.p. (delitti colposi di danno), relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che non è ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.

Cass. civ. n. 47475/2003

Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi ex ante, per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, c.p. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante.

Cass. civ. n. 36612/2003

Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 c.p., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni — realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, ecc. — necessarie a prevenire il pericolo).

Cass. civ. n. 43464/2002

I reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo (la Corte ha precisato che il reato di incendio colposo, soprattutto nella sua forma omissiva, è del tutto diverso dal reato di incendio doloso, sia in relazione all'elemento psicologico, che alla condotta, negando che l'uno sia specificazione dell'altro e che possa farsi ricorso ai criteri della continenza e della specialità).

Cass. civ. n. 5820/2000

Il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerata al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato.

Cass. civ. n. 10388/1991

Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui, non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto, come si evince dall'art. 423, primo comma, c.p. (cui l'art. 449 c.p. si ricollega), tale pericolo è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell'agente. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietà per circa un ettaro e tale da impegnare nell'opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco).

Cass. civ. n. 4082/1991

Per accertare la sussistenza del reato di incendio colposo è sufficiente accertare la vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione del fuoco. Non occorre necessariamente stabilire anche che vi sia stato pericolo per la pubblica incolumità.

Cass. civ. n. 1686/1990

I delitti di omicidio colposo e di disastro colposo concorrono fra loro poiché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, che costituisce un'autonoma figura criminosa.

Cass. civ. n. 14209/1989

In tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini della affermazione di penale responsabilità di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell'evento, cioè per l'appiccarsi e lo svilupparsi del fuoco sino a raggiungere le caratteristiche e le proporzioni di un incendio, assumendo esse l'aspetto di occasione o, al massimo, di concause nella produzione dell'evento medesimo. (Fattispecie di incendio sviluppatosi in un locale sottostante uno stabile, con soffittature e tramezzature in legno, nel quale era stata ammassata una consistente quantità di masserizie di facile infiammabilità, senza adeguate cautele. Non essendo state individuate le circostanze in presenza delle quali il fuoco prese avvio, si discuteva sulla portata di tale mancato accertamento ai fini della responsabilità penale dell'usuario-custode del locale in questione. La corte, esprimendo la massima sopra sunteggiata, ne ha affermato la ininfluenza ai fini della responsabilità per colpa).

Cass. civ. n. 1258/1989

L'elemento soggettivo del delitto di incendio, nell'ipotesi prevista dall'art. 449 c.p. è costituito dalla colpa, ossia da un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane e dalla violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Cass. civ. n. 8891/1987

Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella specie è stato ritenuto che l'aver accatastato circa seimila traverse in legno impermeabilizzate con sostanze oleose in due sale comunali, la mancanza di zone di protezione, la vicinanza a case d'abitazione, avevano favorito il propagarsi del fuoco - appiccato dolosamente da terzi - e quindi il verificarsi dell'incendio).

Cass. civ. n. 5008/1984

Per la configurabilità del reato di incendio colposo si richiede un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione di difficile estinzione e che sia stato causato dalla condotta imprudente e negligente dell'agente, che non ha agito deliberatamente per cagionare l'evento dannoso. Allorché sussistono le predette caratteristiche si prescinde dall'accertamento di un pericolo effettivo e concreto per l'incolumità pubblica, essendo tale pericolo presunto iuris et de iure.

Cass. civ. n. 4300/1984

In tema di disastro aviatorio colposo, l'interruzione del servizio del faro di un aerodromo non può configurarsi come violazione di legge, poiché l'installazione del faro medesimo non costituisce un obbligo giuridico, ma è rimessa alla discrezionalità del direttore dell'aeroporto. Le norme contenute negli allegati ed annessi tecnici della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.a.c.i.) son state infatti recepite nel nostro ordinamento giuridico. L'omissione eventuale del servizio predetto può essere pertanto valutata soltanto sotto il profilo della colpa generica, purché sia ravvisabile il nesso di causalità con l'evento integrante il reato.

Cass. civ. n. 7659/1983

In materia di crollo colposo di costruzione l'avere il comune ingiunto al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare la sicurezza di un edificio e l'avere prospettato l'ipotesi di un proprio intervento sostitutivo, non creano i presupposti per la configurazione della responsabilità penale dei funzionari comunali per il crollo dell'edificio stesso, successivamente verificatosi, e non solo non fanno venir meno, ma anzi rafforzano il dovere del proprietario dell'immobile, già esistente in base alle leggi civili, di effettuare i lavori necessari per garantire l'osservanza del neminem laedere.

Cass. civ. n. 9950/1974

Tra i disastri previsti dall'art. 449 c.p. devono comprendersi anche quelli automobilistici quando l'entità del danno alle persone sia tanto rilevante da suscitare viva commozione nella pubblica opinione.

Cass. civ. n. 151/1973

Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall'art. 449 c.p. richiede l'insorgere di un pericolo effettivo per la incolumità pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusività, è diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni (art. 676 c.p.).

Cass. civ. n. 1490/1972

Esiste il pericolo concreto di disastro ferroviario colposo quando la condotta dell'agente sia idonea, a norma dell'art. 40 c.p. e secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro, essendo irrilevante che questo non si sia verificato per l'intervento di una causa esterna o fortuita.

Cass. civ. n. 1406/1972

Il delitto di disastro ferroviario colposo si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve necessariamente identificarsi con la possibilità di deragliamento, poiché il pericolo stesso deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, a norma dell'art. 40, c.p. e secondo i principi della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando tale rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile alla comune esperienza e cioè sia prevedibile dall'agente.

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