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Art. 449 — Delitti colposi di danno

Art. 449 — Delitti colposi di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa [ 43 ] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [ 428, 430; c. nav. 1125 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45836/2017

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449 cod. pen., è necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva accertato il disastro colposo in un caso di rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale).

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Cass. pen. n. 14859/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449 cod. pen., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con motivazione esaustiva e non illogica, aveva escluso il reato di disastro colposo nel caso di una cabina della funivia che, procedendo troppo velocemente, non si era arrestata automaticamente all’arrivo alla stazione ma era andata a cozzare contro il respingente di fine corsa, così determinandosi il ferimento delle diciassette persone a bordo).

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Cass. pen. n. 36639/2012

La disposizione di cui all’art. 449, comma secondo, c.p. – per la quale la pena è raddoppiata, tra l’altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone – prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell’ipotesi prevista nell’art. 449, comma primo, c.p., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all’ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest’ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.

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Cass. pen. n. 15444/2012

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449 c.p., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (La Corte ha ritenuto sussistente il reato di disastro colposo nel caso di un convoglio ferroviario, fermo sui binari, che si era mosso senza governo, acquisendo progressiva velocità a causa della pendenza dei binari verso valle, sino a raggiungere 80 Km orari, immettendosi su un binario destinato al traffico ordinario e invadendo, infine, due carreggiate stradali).

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Cass. pen. n. 31680/2010

In tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude la responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi. (Fattispecie relativa all’incendio della motonave “Achille Lauro”, in cui detta posizione di garanzia è stata riconosciuta al comandante, al direttore ed al primo ufficiale di macchina).

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Cass. pen. n. 24732/2010

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).

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Cass. pen. n. 18977/2009

In tema di delitti contro l’incolumità pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all’art. 449 c.p., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell’opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo).

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Cass. pen. n. 13893/2009

Per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietà dell’autore del reato è necessario che dall’evento disastroso discenda un concreto pericolo per l’incolumità pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull’imbarcazione all’imponderabile forza distruttiva dell’evento medesimo.

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Cass. pen. n. 43126/2008

Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poichè, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell’agente, tale pericolo si presume “iuris et de iure”.

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Cass. pen. n. 40799/2008

In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all’art. 449 c.p. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all’art. 450 c.p. ).

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Cass. pen. n. 40785/2008

Risponde del delitto di incendio colposo il sindaco il quale, a conoscenza delle gravi ed insistenti perdite verificatesi nella rete di distribuzione comunale del metano, abbia omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell’erogazione del gas nella zona dove si era registrato il pericolo, consentendo così che si verificasse un’esplosione a cui seguiva l’incendio di uno stabile.

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Cass. pen. n. 18445/2008

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto.

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Cass. pen. n. 19342/2007

Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione « ex ante» accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l’evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.

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Cass. pen. n. 3458/2005

In tema di incendio colposo, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell’obbligo di assicurarsi, con uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore, trattandosi dello svolgimento di un’attività pericolosa, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del neminem ledere (Nella specie, l’imputato aveva eseguito uno spettacolo pirotecnico in una giornata particolarmente calda e in prossimità di un’area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.0000 ettari di terreno boschivo).

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Cass. pen. n. 37452/2004

Risponde del delitto di incendio colposo — cagionato dalla perdita di gas dalla conduttura di una stufa alimentata da gas di petrolio per uso domestico liquefatto in bombole — il venditore che consegna all’utente finale recipienti contenenti gas non confezionati a norma dell’art. 6 L. 1 ottobre 1985, n. 539, ed in particolare non accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi, non consentendo così a colui che ne viene in possesso di porre in essere le manovre di sicurezza necessarie o diversamente di evitare quelle che possono costituire causa di grave pericolo per il detentore e per i terzi.

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Cass. pen. n. 34371/2004

In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia dell’installatore di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al mero accertamento della sua funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l’impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento del medesimo sia dell’assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento; a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi. (Fattispecie relativa all’installazione di un caminetto causa di incendio di un’abitazione).

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Cass. pen. n. 27851/2004

La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 449 c.p. (delitti colposi di danno), relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell’ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che non è ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.

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Cass. pen. n. 4981/2004

Per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell’agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, restando irrilevante che resti circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi; in presenza di tali caratteristiche il giudice, il cui accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici, deve prescindere dall’accertamento di un pericolo concreto, in quanto nel reato in questione il pericolo per la pubblica incolumità è presunto. (Nel caso di specie l’incendio si era sviluppato all’interno di una camera iperbarica, entro cui si trovavano alcuni pazienti sottoposti al trattamento di ossigenoterapia, e la Corte ha ritenuto sussistente il reato di incendio colposo in presenza di un fuoco che si era propagato in maniera particolarmente rapida e aggressiva e che si era spento in pochi minuti, senza che avesse la possibilità di estendersi ulteriormente).

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Cass. pen. n. 47475/2003

Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi ex ante, per la vita o l’incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all’art. 676, comma secondo, c.p. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante.

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Cass. pen. n. 36612/2003

Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell’incendio colposo previsto dall’art. 449 c.p., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l’incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispece, all’imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell’incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni — realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, ecc. — necessarie a prevenire il pericolo).
Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all’incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l’incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato addebitato di non aver provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evitare il pericolo).

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Cass. pen. n. 7291/2003

In tema di disastro aviatorio colposo, grava sui dirigenti della società di gestione dei servizi aeroportuali la responsabilità di assicurare, prima del decollo di un aeromobile, la verifica delle c.d. attività di centraggio e la compilazione dei piani di carico, nonché il collegamento tra il comandante del velivolo e gli uffici di controllo del traffico ai fini della consegna della relativa documentazione, affinché l’eventuale autorizzazione alla partenza sia rilasciata dopo le verifiche spettanti, appunto, alla direzione del traffico. (In motivazione la Corte ha individuato le fonti normative della posizione di garanzia nel D.M. 19 luglio 1982, n. 356, e nella circolare della Direzione generale dell’Aviazione civile in data 1 agosto 1985, la Corte ha precisato inoltre, che non esclude la colpa degli interessati l’adozione da parte del direttore aeroportuale di una disposizione che consente il recapito dei piani di carico all’ufficio di controllo del traffico ad intervalli di due ore).
In tema di disastro aviatorio colposo, la normativa vigente (D.M. 16 giugno 1982 e D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219) assegna agli addetti al traffico aereo, ed al capo di tale servizio, il ruolo di collaboratori operativi del direttore dell’aeroporto per il controllo ed il coordinamento delle attività strettamente connesse al traffico stesso. Anche costoro di conseguenza sono gravati, a titolo di responsabilità concorrente ed autonoma, dal dovere di verificare, prima che sia autorizzato il decollo di un aeromobile, che il comandante del velivolo abbia provveduto agli adempimenti concernenti la sicurezza del volo, tra i quali la compilazione dei documenti la cui tenuta a bordo è prescritta dal codice della navigazione (ivi compresi il piano di carico e la c.d. carta di centraggio), e di verificare altresì la regolarità di detti documenti e la compatbilità tra i dati in essi prospettati e quelli disponibili per l’autorità aeroportuale con riguardo alle caratteristiche tecniche del mezzo interessato. (Fattispecie relativa alla caduta al suolo di un velivolo poco dopo il decollo, effettuato in una avversa situazione climatica senza che fossero controllati centraggio e piano di carico, e in una condizione di rilevante sovrappeso, aggravata dalla presenza sullo scafo di uno strato di ghiaccio, che non era stato rimosso prima della partenza, così come impongono regole tecniche di esercizio, attraverso la c.d. procedura di de-icing. In motivazione la Corte – dopo aver riferito anche agli addetti al traffico aereo l’obbligo di osservanza dell’art. 802 c.n., che prescrive di non autorizzare il decollo quando l’esercente ed il comandante non abbiano rispettato la prescrizione degli artt. 771-890 stesso codice – ha precisato, che non esclude la colpa degli interessati l’adozione da parte del direttore aeroportuale di una disposizione che consente il recapito dei piani di carico all’ufficio di controllo del traffico ad intervalli di due ore).

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Cass. pen. n. 43464/2002

I reati di incendio doloso e di incendio colposo possono concorrere quando le imputazioni si riferiscono a persone diverse, ma non in relazione ad uno stesso imputato, dovendo escludersi che il medesimo evento possa essere attribuito alla stessa persona sia a titolo di colpa che di dolo (la Corte ha precisato che il reato di incendio colposo, soprattutto nella sua forma omissiva, è del tutto diverso dal reato di incendio doloso, sia in relazione all’elemento psicologico, che alla condotta, negando che l’uno sia specificazione dell’altro e che possa farsi ricorso ai criteri della continenza e della specialità).

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Cass. pen. n. 39680/2002

Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, non ostandovi la previsione di cui all’art. 42, comma secondo, c.p., che, riferendosi soltanto alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un soggetto per aver contribuito a cagionare l’incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota).

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Cass. pen. n. 33577/2001

In tema di delitti colposi di danno, il titolare della posizione di garanzia nei confronti della collettività in caso di calamità o disastri naturali che si verifichino in aree più vaste di quelle comunali è il prefetto della provincia, al quale spetta l’organizzazione e il coordinamento della protezione civile, l’iniziativa di raccogliere le informazioni e valutare lo stato di allarme, la dislocazione sul territorio delle forze a disposizione, la gestione di tutti gli interventi, preventivi e successivi, volti a scongiurare o a ridurre i danni, attraverso l’impiego di poteri straordinari che egli può esercitare in deroga ad ogni disposizione di legge e nel solo rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

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Cass. pen. n. 5820/2000

Il delitto di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente considerata al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l’evento dannoso non si è verificato.

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Cass. pen. n. 7266/1998

Il delitto di caduta di aeromobile previsto dall’art. 428 c.p. nella forma dolosa, e dall’art. 449 c.p. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto per la pubblica incolumità e consiste nel cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone; la sua obiettività giuridica è perciò diversa da quella del reato di perdita colposa di aeromobile, previsto dall’art. 106 c.p.m.p., consistente nel danno per l’amministrazione militare a seguito di violazione di doveri funzionali. Ne consegue l’insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie legali, che sotto l’aspetto formale possono anche concorrere, come esiti della stessa azione o omissione.

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Cass. pen. n. 10162/1994

Poiché il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434, 449 c.p. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inserito nella costruzione, qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse. (Nella fattispecie, a seguito di un’esplosione causata dall’accensione del motore di un veicolo, custodito nell’autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito g.p.l., erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso l’esterno, e l’appartamento sovrastante. La Corte di cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo).

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Cass. pen. n. 10388/1991

Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui, non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto, come si evince dall’art. 423, primo comma, c.p. (cui l’art. 449 c.p. si ricollega), tale pericolo è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell’agente. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietà per circa un ettaro e tale da impegnare nell’opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco).

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Cass. pen. n. 4082/1991

Per accertare la sussistenza del reato di incendio colposo è sufficiente accertare la vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione del fuoco. Non occorre necessariamente stabilire anche che vi sia stato pericolo per la pubblica incolumità.

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Cass. pen. n. 11486/1990

Per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall’art. 449 c.p. vale la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all’art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non è necessario il requisito della concreta pericolosità per l’incolumità pubblica.

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Cass. pen. n. 1686/1990

I delitti di omicidio colposo e di disastro colposo concorrono fra loro poiché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, che costituisce un’autonoma figura criminosa.
Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l’ipotesi di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. in relazione all’art. 434 stesso codice. Più specificamente, l’incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto – nella specie autocorriera in servizio pubblico – può inquadrarsi nella previsione dell’art. 432 prima ed ultima parte in relazione all’art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e di allarme.

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Cass. pen. n. 14209/1989

In tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini della affermazione di penale responsabilità di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell’evento, cioè per l’appiccarsi e lo svilupparsi del fuoco sino a raggiungere le caratteristiche e le proporzioni di un incendio, assumendo esse l’aspetto di occasione o, al massimo, di concause nella produzione dell’evento medesimo. (Fattispecie di incendio sviluppatosi in un locale sottostante uno stabile, con soffittature e tramezzature in legno, nel quale era stata ammassata una consistente quantità di masserizie di facile infiammabilità, senza adeguate cautele. Non essendo state individuate le circostanze in presenza delle quali il fuoco prese avvio, si discuteva sulla portata di tale mancato accertamento ai fini della responsabilità penale dell’usuario-custode del locale in questione. La corte, esprimendo la massima sopra sunteggiata, ne ha affermato la ininfluenza ai fini della responsabilità per colpa).

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Cass. pen. n. 2805/1989

In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d’incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall’art. 423 che dall’art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra. Mentre nell’ipotesi dolosa la mera accensione del fuoco ha rilievo, se posta in essere allo scopo di provocare un incendio; viceversa, in quella colposa, rileva solo ed esclusivamente la fattispecie legale: l’essere, cioè, divampato l’incendio. In quest’ultima ipotesi, al fine della causale determinazione di tale evento, assume rilievo eziologico l’azione o l’omissione dell’agente, in esse dovendosi individuare l’esistenza, o meno, della colpa. La mera accensione del fuoco, dovuta, a fatto del soggetto cui si addebita l’incendio colposo, (o a qualsiasi altra causa), è giuridicamente irrilevante: assume rilievo esclusivamente il perché, ad opera di quali cause, per quali comportamenti, cui risulti estraneo l’intento di provocare l’incendio, il fuoco sia divampato assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione sopra evidenziate.

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Cass. pen. n. 1258/1989

L’elemento soggettivo del delitto di incendio, nell’ipotesi prevista dall’art. 449 c.p. è costituito dalla colpa, ossia da un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane e dalla violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

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Cass. pen. n. 8891/1987

Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all’incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l’incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella specie è stato ritenuto che l’aver accatastato circa seimila traverse in legno impermeabilizzate con sostanze oleose in due sale comunali, la mancanza di zone di protezione, la vicinanza a case d’abitazione, avevano favorito il propagarsi del fuoco – appiccato dolosamente da terzi – e quindi il verificarsi dell’incendio).

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Cass. pen. n. 6569/1984

Quando, per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la pubblica incolumità, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo. (In base a tale principio è stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumità nel reato di inondazione sia dolosa che colposa).

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Cass. pen. n. 5008/1984

Per la configurabilità del reato di incendio colposo si richiede un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione di difficile estinzione e che sia stato causato dalla condotta imprudente e negligente dell’agente, che non ha agito deliberatamente per cagionare l’evento dannoso. Allorché sussistono le predette caratteristiche si prescinde dall’accertamento di un pericolo effettivo e concreto per l’incolumità pubblica, essendo tale pericolo presunto iuris et de iure.

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Cass. pen. n. 4300/1984

In tema di disastro aviatorio colposo, l’interruzione del servizio del faro di un aerodromo non può configurarsi come violazione di legge, poiché l’installazione del faro medesimo non costituisce un obbligo giuridico, ma è rimessa alla discrezionalità del direttore dell’aeroporto. Le norme contenute negli allegati ed annessi tecnici della Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (O.a.c.i.) son state infatti recepite nel nostro ordinamento giuridico. L’omissione eventuale del servizio predetto può essere pertanto valutata soltanto sotto il profilo della colpa generica, purché sia ravvisabile il nesso di causalità con l’evento integrante il reato.

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Cass. pen. n. 7659/1983

In materia di crollo colposo di costruzione l’avere il comune ingiunto al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari per ripristinare la sicurezza di un edificio e l’avere prospettato l’ipotesi di un proprio intervento sostitutivo, non creano i presupposti per la configurazione della responsabilità penale dei funzionari comunali per il crollo dell’edificio stesso, successivamente verificatosi, e non solo non fanno venir meno, ma anzi rafforzano il dovere del proprietario dell’immobile, già esistente in base alle leggi civili, di effettuare i lavori necessari per garantire l’osservanza del neminem laedere.

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Cass. pen. n. 2382/1975

In caso di naufragio colposo di rimorchiatore ricorre l’ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell’art. 449 c.p. e non già al secondo comma dello stesso articolo di legge poiché un siffatto veicolo non è equiparabile ad una nave o ad altro natante adibito al trasporto di persone.

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Cass. pen. n. 9950/1974

Tra i disastri previsti dall’art. 449 c.p. devono comprendersi anche quelli automobilistici quando l’entità del danno alle persone sia tanto rilevante da suscitare viva commozione nella pubblica opinione.

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Cass. pen. n. 151/1973

Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall’art. 449 c.p. richiede l’insorgere di un pericolo effettivo per la incolumità pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusività, è diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni (art. 676 c.p.).

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Cass. pen. n. 1490/1972

Esiste il pericolo concreto di disastro ferroviario colposo quando la condotta dell’agente sia idonea, a norma dell’art. 40 c.p. e secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro, essendo irrilevante che questo non si sia verificato per l’intervento di una causa esterna o fortuita.

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Cass. pen. n. 1406/1972

Il delitto di disastro ferroviario colposo si perfeziona con l’insorgere del pericolo, che non deve necessariamente identificarsi con la possibilità di deragliamento, poiché il pericolo stesso deve ritenersi sussistente quando la condotta dell’agente risulti idonea, a norma dell’art. 40, c.p. e secondo i principi della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando tale rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile alla comune esperienza e cioè sia prevedibile dall’agente.

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