Cass. pen. n. 14209 del 25 ottobre 1989
Testo massima n. 1
In tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini della affermazione di penale responsabilità di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell'evento, cioè per l'appiccarsi e lo svilupparsi del fuoco sino a raggiungere le caratteristiche e le proporzioni di un incendio, assumendo esse l'aspetto di occasione o, al massimo, di concause nella produzione dell'evento medesimo. (Fattispecie di incendio sviluppatosi in un locale sottostante uno stabile, con soffittature e tramezzature in legno, nel quale era stata ammassata una consistente quantità di masserizie di facile infiammabilità, senza adeguate cautele. Non essendo state individuate le circostanze in presenza delle quali il fuoco prese avvio, si discuteva sulla portata di tale mancato accertamento ai fini della responsabilità penale dell'usuario-custode del locale in questione. La corte, esprimendo la massima sopra sunteggiata, ne ha affermato la ininfluenza ai fini della responsabilità per colpa).
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