Cass. pen. n. 1258 del 31 gennaio 1989

Testo massima n. 1


L'elemento soggettivo del delitto di incendio, nell'ipotesi prevista dall'art. 449 c.p. è costituito dalla colpa, ossia da un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane e dalla violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

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