Cass. pen. n. 40799 del 31 ottobre 2008

Testo massima n. 1


In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all'art. 449 c.p. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 450 c.p. ).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi