Cass. pen. n. 1406 del 27 ottobre 1972

Testo massima n. 1


Il delitto di disastro ferroviario colposo si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve necessariamente identificarsi con la possibilità di deragliamento, poiché il pericolo stesso deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, a norma dell'art. 40, c.p. e secondo i principi della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando tale rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile alla comune esperienza e cioè sia prevedibile dall'agente.

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