Cass. pen. n. 43126 del 18 novembre 2008

Testo massima n. 1


Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poiché, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure".

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