Cass. pen. n. 5237 del 10 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE