Cass. civ. n. 3894 del 7 settembre 1977
Testo massima n. 1
Laddove vi sia successione per rappresentazione, la divisione ereditaria deve essere fatta per stirpi. A questo principio non può derogarsi se non col consenso di tutti i condividenti, che non possono esser tenuti a subire le remore e le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che non li interessa, quindi, in alcun modo.