Cass. pen. n. 10929 del 10 dicembre 1981
Testo massima n. 1
In tema di falsità il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di quello desumibile dagli artt. 2699 e 2700 c.c., posto che la legge penale ha per oggetto la tutela dell'anzidetto atto non solo quale strumento probatorio ma anche, in sé e per sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica. Ne consegue che il falso cosiddetto innocuo è irrilevante.
Testo massima n. 2
La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone l'immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice. (Nella specie si è precisato che la carta di circolazione ha natura dispositiva quanto all'immatricolazione e abilitativa ob rem quanto all'ammissione alla circolazione).
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