Cass. pen. n. 40070 del 05 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Determinazione della pena eseguibile - Scomputo del periodo di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – Possibilità – Esclusione.


Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6790 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE