14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6182 del 18 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico [ art. 479 c.p. ], la condotta del pubblico ufficiale che fornisca in sede di relazione di servizio una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, considerato che la relazione di servizio costituisce atto pubblico e che, ai fini dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'”immutatio veri”, mentre non è richiesto l'”animus nocendi” né l'”animus decipiendi”, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. [ Nella specie, il pubblico ufficiale, ispettore di polizia penitenziaria, aveva attestato il rinvenimento di soli due ovuli contenenti sostanza stupefacente omettendo di riferire sul rinvenimento di ulteriori trenta ovuli di droga ].
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