14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10377 del 24 marzo 2006
Testo massima n. 1
In materia di reati elettorali, la condotta del pubblico ufficiale [ nella specie cancelliere presso il locale tribunale ] che attesti falsamente l’autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati per le elezioni provinciali, integra il reato — derubricato in contravvenzione dall’art. 1 della L. n. 61 del 2004 — previsto dall’art. 90 del D.P.R. n. 570 del 1960, che sanziona le ipotesi di falso concernenti le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature con riguardo alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, a cui rinvia l’art. 8, comma secondo, L. n. 122 del 1951, relativo all’elezione del Consiglio provinciale; pertanto, non è applicabile a tale condotta la disciplina codicistica, nella specie l’art. 479 c.p.
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