Cass. pen. n. 4021 del 19 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Istanza della difesa di accedere ai "files" audio contenenti le registrazioni di conversazioni utilizzate ai fini cautelari - Forma - Specificazione della esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame - Necessità - Esclusione.


In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32391 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

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