14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45225 del 13 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico [ art. 479 c.p. ] e non anche quella di abuso d’ufficio [ art. 323 c.p. ], la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio — desumibile dalla esplicita riserva «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 c.p., dovuta alla legge n. 234 del 1997 — implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.
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