Cass. pen. n. 7853 del 31 maggio 1990
Testo massima n. 1
Si realizza l'ipotesi criminosa di cui agli artt. 476 e 482 c.p. nel caso in cui venga falsificato — mediante apposizione della falsa firma del funzionario e applicazione del falso timbro della banca — il modulo con il quale gli istituti di credito danno atto del pagamento della somma dovuta per imposte da parte del contribuente. Tale documento, infatti, è atto pubblico in quanto da un lato è produttivo di effetti giuridici di rilevanza pubblicistica in relazione all'assolvimento dell'obbligo tributario e dall'altro contiene la documentazione di mera attività compiuta dal pubblico ufficiale in relazione alla riscossione della somma dovuta per imposta, a nulla rilevando la natura dell'attività bancaria riferibile soltanto all'ordinaria attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e non già anche a quella attività di natura tipicamente pubblicistica che gli istituti di credito svolgono in campo fiscale.
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