Cass. pen. n. 28529 del 20 luglio 2010
Testo massima n. 1
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.
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