Cass. pen. n. 15485 del 9 aprile 2009

Testo massima n. 1


In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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