Cass. pen. n. 40373 del 27 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso in cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza della parte civile che non ha impugnato l'assoluzione - Operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608