Cass. civ. n. 2410 del 7 marzo 1991

Testo massima n. 1


L'art. 1227, secondo comma c.c., il quale esclude il risarcimento dei maggiori danni che trovano la loro origine in un comportamento colposo del creditore, non può trovare applicazione in ordine alle maggiori somme che il debitore deve corrispondere per effetto della svalutazione monetaria. Pertanto nessuna influenza può avere, a fini limitativi di quest'ultima obbligazione, il fatto che il creditore abbia trascurato di chiedere tempestivamente il risarcimento o abbia condotto con lentezza l'azione giudiziaria.

Testo massima n. 2


La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Essa, quindi, non esclude, in mancanza di una volontà transattiva o di rinunzia dalla stessa risultante - ed implicante un'ulteriore dichiarazione del creditore di non avere più alcun diritto nei confronti del debitore - che il creditore stesso possa comunque pretendere l'integrale pagamento di quanto spettantegli, sia per il titolo cui sono imputabili i versamenti quietanzati, sia, ed a maggior ragione, per titoli diversi (nella specie, per autonoma obbligazione risarcitoria <em>ex</em> art. 1224 c.c., rispetto alla somma capitale e agli interessi).

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