Art. 1227 – Codice civile – Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055].
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [1175, 2056].
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Cass. civ. n. 40000/2025
In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la gravità dell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile).
Cass. civ. n. 11240/2025
In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).
Cass. civ. n. 11180/2025
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Cass. civ. n. 3425/2025
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
Cass. civ. n. 16413/2024
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 9577/2024
In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà).
Cass. civ. n. 7315/2024
In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 31894/2023
In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.
Cass. civ. n. 31335/2023
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Cass. civ. n. 31170/2023
In tema di proprietà industriale, il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzato a dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficiente del titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, nei cui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) in favore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad una plurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del danno o l'utile retrovertibile oggetto della condanna.
Cass. civ. n. 26463/2023
In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente.
Cass. civ. n. 26009/2023
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 25712/2023
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Cass. civ. n. 24196/2023
Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).
Cass. civ. n. 20986/2023
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
Cass. civ. n. 15447/2023
strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
Cass. civ. n. 14930/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori -, sicché non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale.
Cass. civ. n. 11942/2023
In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica – consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).
Cass. civ. n. 8353/2023
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.
Cass. civ. n. 5735/2023
La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).
Cass. civ. n. 4980/2023
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).
Cass. civ. n. 4770/2023
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.
Cass. civ. n. 1602/2023
Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. "piena", di cui all'art. 18, comma 1, st.lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde percipiendum" in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. "attenuata". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l'impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità dell'"aliunde percipiendum" sulla base dell'art. 1227 c.c.).
Cass. civ. n. 1386/2023
ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un veicolo guidato da un conducente sotto effetto di cocaina, nella misura quasi simbolica del 10% senza escludere in alcun modo la copertura assicurativa).
Cass. civ. n. 1295/2017
Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza).
Cass. civ. n. 4208/2017
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Cass. civ. n. 272/2017
L’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale l’appaltatore di un’opera pubblica argomentava la propria carenza di responsabilità per il concorso di colpa dell’ente appaltante, anche in ragione di una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato per danno erariale progettista e direttore dei lavori e di cui il giudice di merito aveva, in ogni caso, tenuto conto).
Cass. civ. n. 5679/2016
In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riduzione del risarcimento del danno conseguente a lesioni personali subite all'interno di una discoteca e consumate da "buttafuori").
Cass. civ. n. 11698/2014
L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina).
Cass. civ. n. 470/2014
L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 9137/2013
In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto.
Cass. civ. n. 7771/2011
L'obbligo di non aggravare il danno, imposto dall'art. 1227, comma secondo, c.c. a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva escluso la risarcibilità del danno patito dal committente per avere questi, sul presupposto di non poter disperdere la prova dell'inadempimento dell'appaltatore, atteso otto anni prima di eliminare i vizi da quest'ultimo causati nella realizzazione dell'immobile, senza attivarsi a richiedere un accertamento tecnico preventivo).
Cass. civ. n. 10526/2011
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cass. civ. n. 10607/2010
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente una percentuale di responsabilità, a titolo di "culpa in eligendo", a carico del committente del lavoro di abbattimento di un muro per averlo affidato ad un operaio che non aveva nessuna esperienza specifica come muratore, sicché dalla maldestra esecuzione del lavoro era derivata la morte dell'operaio stesso).
Cass. civ. n. 12714/2010
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Cass. civ. n. 9038/2010
In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del secondo comma dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l"'eventus damni" si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive.
Cass. civ. n. 24080/2008
In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (ipotesi regolata dall'art. 1227, primo comma, c.c.) è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione; ma quando, come nella specie, il debitore si sia limitato in primo grado ad una contestazione generale di ogni propria responsabilità, riferendo la causazione del danno interamente al danneggiato ed il giudice abbia accolto tale prospettazione, diviene onere della medesima parte, pur vittoriosa, di prospettare, a seguito dell'appello della controparte, la questione del predetto concorso, al fine di evitare che tale deduzione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio, essendo la rilevabilità d'ufficio pur sempre soggetta alle preclusioni processuali maturate.
Cass. civ. n. 24320/2008
Il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227 cod. civ esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. (Nella specie l'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di una autostrada, omettendo di smaltire i materiali di risulta accumulatisi nel corso dei lavori, aveva determinato l'ostruzione dei canali di scolo delle acque reflue a protezione di una linea ferroviaria, con la conseguenza che l'acqua piovana, non trovando una via di deflusso, aveva provocato una frana sui binari e l'interruzione del traffico ferroviario. La S.C., affermando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso una corresponsabilità del gestore la rete ferroviaria, per non avere tempestivamente ripristinato i canali di scolo).
Cass. civ. n. 13242/2007
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che, in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato, idonee a determinare un suo concorso di colpa, vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza, sia al grado della loro efficienza causale; pertanto, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio.
Cass. civ. n. 14853/2007
L'assicuratore il quale, avendo stipulato una polizza fideiussoria a garanzia dell'erario, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, effettui un pagamento non dovuto, non può essere ritenuto in colpa, ex art. 1227, comma 2, c.c., per avere omesso di domandare giudizialmente la restituzione di quanto pagato (sempre che la restituzione fosse giuridicamente possibile), in quanto l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227, comma 2, c.c., non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo.
Cass. civ. n. 13180/2007
L'art. 1227, primo comma, c.c., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose.
Cass. civ. n. 27123/2006
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che, ove il giudice d'appello l'abbia ritenuta nuova e inammissibile nel secondo grado di giudizio, in sede di legittimità il ricorrente, il quale sostenga che l'eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado, non può limitarsi a sollecitare una diversa interpretazione della suddetta comparsa, ma deve specificamente censurarla sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche.
Cass. civ. n. 27010/2005
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso).
Cass. civ. n. 10133/2004
Il concorso del fatto colposo del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, atteso che quest'ultimo, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole (che può essere invocato, in tema di rappresentanza, dal terzo che in buona fede sia stato tratto in inganno sulla qualità del rappresentante apparente, allorquando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo) presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non dipendente da errore colpevole, circostanza quest'ultima incompatibile con un comportamento concorrente colposo dello stesso terzo, che, ove esistente, fa venir meno la situazione di affidamento. (Nella specie, relativa all'azione risarcitoria promossa da una società di leasing che aveva concluso un contratto di locazione finanziaria relativo a una imbarcazione apparentemente di proprietà di una concessionaria di vendita, la società convenuta aveva consegnato alla propria concessionaria i documenti relativi al natante oggetto del contratto, inducendo nella società di leasing il ragionevole affidamento che la concessionaria fosse proprietaria del bene. La S.C., nel confermare la sentenza di accoglimento della domanda, ha enunziato il principio di cui alla massima, respingendo i motivi di ricorso fondati sulla pretesa cooperazione colposa del creditore).
Cass. civ. n. 5511/2003
In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell'art. 1227 c.c. attiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.
Cass. civ. n. 14592/2001
La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte; egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore, ha l'onere di prova imposto dall'art. 2697 c.c. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che non aveva ridotto l'entità del risarcimento del danno dovuto da un datore di lavoro per licenziamenti illegittimi, respingendo la contraria eccezione del datore di lavoro che si basava sull'assunto secondo cui i lavoratori non avevano fornito la prova di aver tentato di essere assunti da altri imprenditori, in particolare iscrivendosi nelle liste del collocamento).
Cass. civ. n. 7025/2001
Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza con cui i giudici di merito hanno valutato d'ufficio, ai fini della riduzione dell'entità del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato).
Cass. civ. n. 4799/2001
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché, mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 5883/2000
A norma dell'art. 1227 comma secondo c.c. ed al fine di escludere la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore-danneggiato successivamente all'inadempimento del debitore-danneggiante ed al verificarsi del danno, restando irrilevanti i comportamenti tenuti in epoca antecedente al verificarsi dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 2410/1991
L'art. 1227, secondo comma c.c., il quale esclude il risarcimento dei maggiori danni che trovano la loro origine in un comportamento colposo del creditore, non può trovare applicazione in ordine alle maggiori somme che il debitore deve corrispondere per effetto della svalutazione monetaria. Pertanto nessuna influenza può avere, a fini limitativi di quest'ultima obbligazione, il fatto che il creditore abbia trascurato di chiedere tempestivamente il risarcimento o abbia condotto con lentezza l'azione giudiziaria.
Cass. civ. n. 3408/1986
Mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., può essere rilevato anche d'ufficio, nella diversa ipotesi dell'esimente contemplata dal secondo comma della stessa norma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, e la richiesta del debitore integra gli estremi di un'eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l'azione del creditore.
Cass. civ. n. 1061/1985
L'eventuale concorso del fatto colposo del creditore, idoneo — secondo la previsione dell'art. 1227 c.c. — a ridurre l'entità del risarcimento sino ad escluderlo per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, per cui, in base ai principi sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., deve essere provato da chi intende avvalersi della relativa eccezione.
Cass. civ. n. 4291/1976
Il debitore, al fine di invocare una riduzione della propria obbligazione per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., deve dimostrare non solo la colpevolezza della condotta del creditore stesso, ma anche il nesso causale fra quella condotta e le conseguenze pregiudizievoli che si pretendono da essa derivate. Ne deriva che, ove detto comportamento colposo del creditore consista nel non essersi adeguatamente difeso, in un giudizio contro di lui promosso da terzi ed incidente sull'ammontare del credito, spetta al debitore, al fine indicato, di provare che tale negligenza abbia avuto influenza sull'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 1616/1973
L'art. 1227 c.c. il quale enunciando un principio di ordine generale deve ritenersi estensibile anche alla fattispecie prevista dall'art. 844 c.c., disciplina due ipotesi distinte: il primo comma concerne il rapporto fra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento; il secondo comma concerne il rapporto fra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri una autonoma condotta colposa del danneggiato, il cui pregiudizio si presenti cosa come conseguenza ulteriore a lui esclusivamente addebitabile.