Cass. pen. n. 41552 del 19 dicembre 2006

Testo massima n. 1


Integra il delitto di falso in atto pubblico per soppressione (art. 490 c.p.), la distruzione di riproduzioni fotografiche — nella specie di rilievo dello stato dei luoghi e di verifica di prosecuzione dei lavori — eseguite da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal p.u. redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, che sono atti pubblici ancorché destinate ad essere allegate, con autonoma capacità probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato.

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