Cass. civ. n. 4041 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.


Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espulsione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16666 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

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