Cass. pen. n. 14525 del 27 ottobre 1989

Testo massima n. 1


Il reato di occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., si realizza anche con la sottrazione, di atti giuridicamente rilevanti, per un tempo minimo e strettamente necessario all'esecuzione di un controllo o di un'ispezione da parte dell'organo a ciò preposto, senza che abbiano rilevanza giuridica sulla sussistenza del reato il proposito di restituire gli atti occultati e l'effettiva restituzione di essi dopo un certo tempo.

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