Cass. pen. n. 10580 del 10 dicembre 1983

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 490 c.p. prevede il falso per soppressione o distruzione di qualsiasi specie di atti provenienti da pubblico ufficiale, ivi comprese le certificazioni e autorizzazioni amministrative, come è dato rilevare sia dalla ivi prevista atto pubblico-scrittura privata comprendente qualsiasi documento pubblico o privato, sia dall'esplicito e inequivocabile richiamo al falso materiale relativo ai certificati e autorizzazioni amministrative, operate con la previsione della sanzione rispettivamente dettata per le ipotesi, di falsi materiali di cui agli artt. 474, 477, 482 e 485 c.p.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE