Cass. pen. n. 34685 del 28 settembre 2005

Testo massima n. 1


Il reato di falsità in titolo di credito come quello di falsità di qualsiasi altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell'art. 493 bis c.p., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo.

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