Art. 493 bis – Codice penale – Casi di perseguibilità a querela
I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29461/2025
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro. (In motivazione la Corte ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente).
Cass. civ. n. 24086/2024
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).
Cass. civ. n. 12739/2020
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall'art. 493 cod. pen., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico.
Cass. civ. n. 2969/2019
In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima.
Cass. civ. n. 43363/2013
Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli "ausiliari del traffico" rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall'art. 493 cod. pen.
Cass. civ. n. 12254/1990
In tema di falso, è al di fuori del paradigma dell'art. 479 c.p. l'ipotesi di falsificazione, da parte di pubblici ufficiali o - per l'estensione di cui all'art. 493 c.p. - di impiegati incaricati di un pubblico servizio, del contenuto di atti che, in quanto non siano esternazione delle competenze funzionali dei soggetti che li hanno formati, non possono considerarsi emessi «nell'esercizio delle loro attribuzioni», come esplicitamente richiesto dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 6436/1983
La disposizione dell'art. 493 c.p. non dilata l'area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell'esercizio di una pubblica funzione) ma equipara quelli redatti da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.
Cass. civ. n. 4284/1983
Ai fini dell'art. 493 c.p., i dipendenti del comune addetti al servizio della nettezza urbana rivestono la qualità di pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; alle attestazioni di presenza da essi redatte sui moduli predisposti dal comune si applicano, pertanto, le disposizioni sulle falsità commesse da pubblici ufficiali.
Cass. civ. n. 8603/1982
Agli effetti dell'art. 493 c.p., il portalettere riveste la qualità di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio.