Cass. pen. n. 7868 del 30 giugno 1987

Testo massima n. 1


In tema di falsità in titoli di credito, agli effetti dell'art. 493 bis c.p. (casi di perseguibilità a querela) per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie è stata ritenuta validamente proposta la querela dell'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).

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