Cass. pen. n. 7758 del 17 agosto 1982

Testo massima n. 1


Il reato di falso in assegni è diventato perseguibile a querela della persona offesa, a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 493 bis c.p. infatti, nel prevedere la perseguibilità a querela per le ipotesi contemplate negli artt. 489 e 490 c.p., fa riferimento alle scritture private e menziona, come unica eccezione, il testamento olografo. L'assegno bancario è stato però equiparato agli atti pubblici soltanto agli effetti della pena, mentre ha mantenuto la natura di scrittura privata: come tale pertanto non è più perseguibile d'ufficio.

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