Cass. pen. n. 2668 del 10 marzo 1982

Testo massima n. 1


Il delitto di falsità in cambiale (o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) è punibile, in base all'art. 493 bis c.p., a querela della persona offesa. La procedibilità d'ufficio per i delitti di falsità in scrittura privata è infatti limitata, a norma del capoverso del citato articolo, soltanto al testamento olografo.

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