Cass. pen. n. 30192 del 12 luglio 2013
Testo massima n. 1
In tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità della propria o altrui persona", cui si riferisce la norma dell'art. 495 cod. pen., comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la falsa affermazione di essere proprietario di un immobile non integra la condotta del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.).