Art. 495 – Codice penale – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 26440/2022
Integra il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali la condotta dell'indagato che, interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, alla richiesta di indicare i propri precedenti penali, pur potendo legittimamente rifiutarsi di rispondere alla domanda, dichiari il falso.
Cass. civ. n. 49444/2022
Ai fini della configurabilità del reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nel predetto documento di identificazione.
Cass. civ. n. 2676/2021
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).
Cass. civ. n. 696/2021
In tema di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposta a sequestro e acquisita agli atti del procedimento anche ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non trovando applicazione il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13751/2021
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell'atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall'art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, "ex post", lo status correttamente acquisito in precedenza).
Cass. civ. n. 18680/2021
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, gravato da una condanna a pena detentiva superiore a tre anni, attesti falsamente, in sede di autocertificazione preordinata all'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, di essere in possesso dei richiesti requisiti morali.
Cass. civ. n. 8246/2021
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all'art. 495, comma terzo, n. 2 cod. pen., qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona effettivamente esistente).
Cass. civ. n. 4264/2021
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità.
Cass. civ. n. 23681/2021
In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all'art. 495 cod. pen., con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo (artt. 48, 480 cod. pen.), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 23556/2020
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/04/2019)
Cass. civ. n. 5723/2020
In riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 495, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'attenuante del ravvedimento attivo, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non può essere applicata nell'ipotesi in cui le mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale siano state trasfuse in una sentenza di condanna pronunziata nei confronti del soggetto del quale siano state declinate falsamente le generalità in quanto le condotte riparatorie, eventualmente poste in essere dall'autore del reato, non sarebbero idonee concretamente ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Cass. civ. n. 44111/2019
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) la condotta del privato che attesti falsamente, al fine di essere ammesso a colloquio con un soggetto detenuto, di essere legato allo stesso da un rapporto di convivenza, vertendo tale dichiarazione sull'accertamento dei connotati della persona, integrativi o sostitutivi della identità o dello status del dichiarante, ovvero di situazioni di fatto cui l'ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi.
Cass. civ. n. 19695/2019
Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. (Fattispecie in cui la falsa informazione di ricoprire il titolo di alto ufficiale dell'esercito è stata ritenuta rientrare nelle qualità secondarie).
Cass. civ. n. 4054/2019
La condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità del coniuge nell'atto di matrimonio, vertendo sull'accertamento delle qualità personali del dichiarante (l'identità della sposa), integra il delitto di cui all'art. 495, comma secondo, n. 1) cod. pen., con esclusione sia di quello previsto dall'art. 483 cod. pen., che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti", sia di quello previsto dall'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico.
Cass. civ. n. 25649/2018
Integra il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che declini generalità false al "controllore" di un'azienda di trasporto urbano, in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di accertamento dell'infrazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il "controllore" riveste la qualità di pubblico ufficiale in ragione dell'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell'infrazione, di identificazione personale dell'autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti dalle norme di legge, regionale e nazionale).
Cass. civ. n. 36904/2017
In tema di reati contro la fede pubblica, costituiscono generalità ufficiali di identificazione, da parte dell'ordinamento italiano, quella che il soggetto extra-comunitario dichiara all'atto della richiesta di asilo politico, in relazione alle quali gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la conseguenza che successive, diverse declinazioni delle proprie generalità integrano il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità.
Cass. civ. n. 29874/2017
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
Cass. civ. n. 3832/2017
Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell'imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 36834/2016
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.), nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la condotta di chi dichiari un falso nome nel corso di una perquisizione, essendo tale dichiarazione destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico.
Cass. civ. n. 7712/2015
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
Cass. civ. n. 7286/2015
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
Cass. civ. n. 5622/2015
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico.
Cass. civ. n. 30192/2013
In tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità della propria o altrui persona", cui si riferisce la norma dell'art. 495 cod. pen., comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la falsa affermazione di essere proprietario di un immobile non integra la condotta del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.).
Cass. civ. n. 44230/2012
Il reato di falsa attestazione di qualità personali (art. 495 c.p.) resta assorbito nella ipotesi delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato quando esso integri un elemento essenziale per la configurazione di quest'ultima e ne costituisca la modalità tipica di consumazione. (Fattispecie in cui l'imputato straniero aveva presentato falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestava l'inesistente possesso della cittadinanza italiana al fine di ottenere l'erogazione del contributo assistenziale del " bonus bebè").
Cass. civ. n. 10938/2011
In tema di false attestazioni di generalità, una volta che l'indicazione di generalità false risulti accertata quanto meno per taluna delle occasioni oggetto di contestazione, l'incertezza sul "tempus commissi delicti" rileva solo ai fini della prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 3042/2011
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen..
Cass. civ. n. 34894/2010
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.) la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
Cass. civ. n. 22603/2010
Integra il delitto previsto dall'art. 495 c.p. la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante falsamente l'insussistenza in capo al dichiarante di cause di divieto, di decadenza o di sospensione relative alle iscrizioni indicate nell'art. 10, L. 31 maggio 1965 n. 575.
Cass. civ. n. 35447/2009
Integra il reato di cui all'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - e non quello di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) - la condotta di colui che dichiari falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al fine di conseguire il passaporto, di non avere precedenti penali, in quanto, in tal caso, la dichiarazione del privato, ancorché preordinata ad ottenere una autorizzazione amministrativa, non è destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla formazione di un atto pubblico.
Cass. civ. n. 17292/2009
Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art. 495 ter c.p.) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere - nei confronti di un soggetto indagato in ordine al reato di cui all'art. 495 ter per alterazione delle proprie impronte digitali - ritenendo che non potesse rispondere di detto reato un soggetto che aveva proceduto all'ablazione delle proprie creste papillari prima dell'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, introduttiva del succitato art. 495 ter c.p.).