Cass. civ. n. 4048 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d’ufficio nel processo penale - Liquidazione dell’onorario - Applicazione delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato - Riduzione di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4759 del 2022

Normativa correlata

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

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