Cass. pen. n. 8441 del 11 ottobre 1984

Testo massima n. 1


Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 c.p.p., il mendacio è punibile ogni qual volta si verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identità, lo stato o altra qualità della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato è integrato anche con la sostituzione di una sola lettera del cognome.

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