Art. 496 – Codice penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona , fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale [357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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