Cass. pen. n. 2595 del 20 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).

Testo massima n. 2


In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 c.p., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.

Testo massima n. 3


La responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.

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