Cass. pen. n. 6361 del 25 giugno 1996
Testo massima n. 1
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'art. 42, comma 3, c.p., «l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione»; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, accertare l'eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneità ad escludere il rapporto di causalità qualora siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero teso ad affermare l'applicabilità dell'art. 586 c.p. in una fattispecie in cui la vittima del reato di usura si era suicidata; rilevato che la volontà di togliersi la vita può effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso — al di là, ovviamente, delle ipotesi di istigazione al suicidio — il giudice di legittimità ha tuttavia ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio era posto come causa di per sè sola sufficiente a cagionare l'evento non voluto).
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