Cass. pen. n. 7566 del 3 agosto 1993

Testo massima n. 1


Nel reato di cui all'art. 586 c.p. è solo il nesso di causalità materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilità per l'evento non voluto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha peraltro ritenuto non condivisibile l'opinione secondo la quale il reato in questione configurerebbe un'ipotesi di responsabilità obiettiva, osservando che risulta già punita l'attività volontaria di base, di guisa che se essa è rischiosa non v'è motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalità materiale).

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