Cass. pen. n. 27 del 8 agosto 1988

Testo massima n. 1


In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo inevitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attività. Ne consegue che risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui il quale, armeggiando con una pistola, per eccitarsi sessualmente, a contatto con il cuoio capelluto della vittima, abbia involontariamente colpito la stessa, cagionandone la morte.

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