Cass. pen. n. 9228 del 26 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il conducente che abbia assunto il servizio scolastico di trasporto di bambini, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sul pulmino e di loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, risponde delle sole situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente le fasi di trasporto come sopra indicate, ma non anche di quelle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto medesimo, siano determinate da causa diversa attribuibile alla vittima o a terzi e non ricollegabile, se non occasionalmente, all'attività del conducente medesimo. (Nella specie la Corte ha escluso la responsabilità per colpa di un autista di trasporto scolastico in relazione al decesso di un minore trasportato che, disceso senza pregiudizio dal mezzo e raggiunto incolume il marciapiede, era stato successivamente investito, nel corso dell'attraversamento della strada, da altro automobilista di passaggio).

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