Cass. pen. n. 5283 del 9 maggio 1978
Testo massima n. 1
I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con azione unica sono unificati dal terzo comma dell'art. 589 c.p. soltanto agli effetti della pena rimanendo per il resto ciascuno di detti reati autonomo e distinto. (Fattispecie in tema di applicazione di cause estintive dei reati).
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