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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 856 del 21 maggio 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 856 del 21 maggio 1996

Testo massima n. 1

In tema di infortuni sul lavoro, l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo ma deve considerarsi in un’attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi. [ Nella fattispecie, l’intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori ].

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