Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 522 del 18 gennaio 1995

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 522 del 18 gennaio 1995

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore – compreso fra questi l’obbligo del risarcimento dei danni – si verificano dal giorno dell’offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che è necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre [ in base al principio dies interpellat pro homine ] che la scadenza del termine.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze