Cass. civ. n. 522 del 18 gennaio 1995

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore - compreso fra questi l'obbligo del risarcimento dei danni - si verificano dal giorno dell'offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che è necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre (in base al principio dies interpellat pro homine) che la scadenza del termine.

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