Art. 1206 – Codice civile – Condizioni

Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [1175; 160].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25339/2025

L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 23561/2025

Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).

Cass. civ. n. 19042/2024

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).

Cass. civ. n. 8282/2023

Nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente creditrice dell'"opus", un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'articolo 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività che, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi, sono necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. Pertanto, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, appaia comunque conforme al criterio della buona fede, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione.

Cass. civ. n. 37716/2022

Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.

Cass. civ. n. 5848/2022

In tema di appalto di opere pubbliche, la scelta se disporre o meno varianti in corso d'opera, eccedenti il limite del quinto d'obbligo, compete al committente, che non può essere obbligato a far eseguire opere significativamente diverse da quelle progettate, neanche qualora il responsabile unico del procedimento abbia rilasciato parere favorevole e l'appaltatore, pur potendo opporre un legittimo rifiuto, vi abbia consentito. Tuttavia, stante la natura privatistica del rapporto, tale facoltà discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto la Stazione appaltante responsabile della risoluzione del contratto non già per non aver dato corso alle varianti, ma per aver ritardato indebitamente nella relativa decisione).

Cass. civ. n. 25554/2018

In tema di appalto di opera pubblica, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 14155/2014

L'azione ex art. 1210, secondo comma, cod. civ., che sia introdotta dal debitore dopo la notifica del precetto, o dopo l'inizio dell'esecuzione, per l'accertamento degli effetti liberatori dell'offerta reale, verificatisi tanto prima del precetto, quanto prima dell'inizio dell'esecuzione, oppure ancora dopo l'inizio di questa, ha natura sostanziale e va qualificata, rispettivamente, quale opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se proposta prima della esecuzione, e quale opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, se introdotta, invece, dopo il suo inizio.

Cass. civ. n. 12501/2012

È inadempiente per "mora credendi" il datore di lavoro che rifiuti la prestazione del lavoratore il quale, assente dal lavoro per malattia, chieda di riprendere l'attività, allegando e documentando la cessazione della malattia stessa "ante tempus". (Nella specie, un pubblico dipendente, affetto da inidoneità permanente secondo il collegio medico della ASL, e tuttavia non dispensato dal servizio, aveva chiesto di tornare al lavoro sulla base di un certificato sanitario attestante il miglioramento delle condizioni di salute, ma l'ente datore di lavoro non aveva consentito il rientro sino a nuova positiva visita del collegio medico; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva respinto la domanda del lavoratore per il recupero della decurtazione stipendiale applicatagli nel periodo successivo all'offerta di prestazione).

Cass. civ. n. 10052/2006

Anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere — discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto — di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera — di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) — può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore.

Cass. civ. n. 522/1995

Nell'ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore - compreso fra questi l'obbligo del risarcimento dei danni - si verificano dal giorno dell'offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che è necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre (in base al principio dies interpellat pro homine) che la scadenza del termine.

Cass. civ. n. 4423/1991

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita di cose determinate, l'acquirente è obbligato alla custodia di esse fino al momento della riconsegna al venditore, ovvero fino al compimento dell'ultimo atto del procedimento, previsto per la sua liberazione dall'obbligo della consegna, dagli artt. 1206 ss. c.c.

Cass. civ. n. 3249/1973

Anche l'offerta, per mezzo di vaglia postale, della somma dovuta, quando sia compiuta nel suo effettivo ammontare, costituisce un'offerta reale non rituale suscettibile di convalida, con l'effetto della costituzione in mora del creditore e con quelli ad esso accessori.

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