Cass. civ. n. 4070 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE Responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M. - Applicabilità della esenzione dall’azione diretta ex l. n. 117 del 1988 - Esclusione - Fondamento.


In tema di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M., al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18170 del 2010

Normativa correlata

Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST.
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

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