Cass. pen. n. 2054 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1


L'eventuale silenzio della legge sulle misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da responsabilità se, di volta in volta, la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure di sicurezza. (Nella fattispecie, relativa a salita del lavoratore su una scala a pioli per potare un albero e a successiva caduta dalla stessa priva di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori e solo legata con una corda a un ramo, il ricorrente ha dedotto che le scale a pioli destinate all'agricoltura vengono progettate e prodotte senza tali ganci o appoggi).

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